Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 29/12/2000 n. 441

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa pendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonchè per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.".

- L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così dispone: "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità). 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".

-Per l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si veda le note alle premesse.

- L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, così recita: "Art. 10 (Accordi e forme associative).

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.".

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.

- Il testo del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4, recante: "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 1993, n. 11.

- L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così recita: "Art. 11 (Qualità dei servizi pubblici).

1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonchè i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo."

- L'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, così recita: "Art. 3 (Uffici di statistica).

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali del- l'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'I- STAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonchè dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17."

- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 1993, n. 42.

 

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